Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
E'costituita in Modena l’Associazione denominata "CITTA’ & SCUOLA" senza fini di lucro, con sede in Modena Via Divisione Acqui, 160 - Modena
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 2 Scopi e finalità
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promuovere il benessere a scuola per adolescenti e pre adolescenti;
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prevenire il disagio di adolescenti e preadolescenti attraverso l’attività scolastica;
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prevenire la dispersione scolastica;
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sostenere ragazzi con particolari difficoltà scolastiche, familiari, sociali o economiche;
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promuovere la corresponsabilità di genitori e insegnati sui temi dell’educazione e della scuola;
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promuovere un recupero positivo della diversità e delle differenze;
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promuovere un confronto tra le scuole modenesi e i possibili approcci concreti a problemi educative e dell’apprendimento;
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mettere in rete le risorse del territorio a favore di adolescenti e preadolescenti che vivono una situazione di difficoltà che si manifesta a scuola o in altri contesti.
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supportare le scuole medie statali di Modena nell’affrontare il disagio di adolescenti e preadolescenti che si manifesta a scuola.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
- organizzare attività sociali, ricreative e formative rivolte agli studenti delle scuole medie modenesi;
- organizzare laboratori;
- svolgere percorsi individualizzati di sostegno a favore di ragazzi in difficoltà;
- svolgere attività di sostegno e integrazione a favore di studenti stranieri;
- far conoscere le esperienze attivate dalle scuole di Modena nella prevenzione del disagio;
- favorire la diffusione e lo scambio di buone prassi tra scuole e altri soggetti del territorio;
- promuovere le esperienze e la progettualità delle singole scuole medie di Modena attinenti agli scopi sociali
- organizzare conferenze, convegni , dibattiti e corsi sui temi dell’educazione e del disagio giovanile;
- collaborare con tutti i soggetti pubblici e privati sul territorio interessati allo svolgimento di attività pertinenti con gli scopi sociali;
- svolgere attività di raccolta fondi volta al finanziamento delle attività;
- svolgere qualunque attività consentita dall’ordinamento si riveli utile al raggiungimento degli scopi sociali.
3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.Art. 3 Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi degli aderenti;
- contributi privati
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
L’esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
Art. 4 Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione
Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati
2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4)La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;
5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6 Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito
2) i soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
Art. 7 Organi dell'Associazione
- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico
Art. 8 L'Assemblea
- L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti il Comitato direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
f) si esprime sulla relazione di domande di ammissione di nuovi associati;
g) nomina i membri del comitato scientifico tra le persone proposte dal Comitato direttivo.
- L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dei Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
- L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dei Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro dei Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.
- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ]'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9 Il Comitato direttivo
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dei Comitato esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri dei Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Al Comitato direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazione dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) proporre all’assemblea una rosa di nomi per la nomina del comitato scientifico;
f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza dei Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10 Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha i compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al VicePresidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dei Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 11.Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.
Art. 12.Comitato scientifico
Il comitato scientifico è composta da 5 membri nominati dall’assemblea su proposta del direttivo tra persone con particolari competenze su tematiche educative, sociali e pedagogiche anche tra i non soci.
Il comitato scientifico si occupa del monitoraggio dei progetti, esprime pareri e proposte su richiesta degli organi sociali e di propria iniziativa.
Art. 13. Norma finale
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 14. Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Art. 15. Esenzione
Ai sensi dell’art. 8, primo comma della legge n. 266/1991, gli atti dell’Associazione sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro in quanto l’associazione intende iscriversi al registro provinciale del volontariato